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Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (registrazione permesso di soggiorno)

Accedendo al servizio è possibile effettuare il Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Utente certificato

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

I cittadini extra UE iscritti nell’anagrafe della popolazione residente hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Ai sensi della Legge 94/2009,trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, gli uffici competenti provvederanno alla cancellazione anagrafica per Permesso di Soggiorno scaduto.
Stesso obbligo hanno i cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno.
La dichiarazione potrà essere effettuata dal titolare del permesso anche per i figli minorenni.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio è attivo solo per le dichiarazioni di rinnovo dimora abituale dei soggetti già residenti nel Comune di Palermo extracomunitari.

Cosa avviene contestualmente

Contestualmente alla richiesta di cambio domicilio è possibile presentare anche la dichiarazione per i figli minorenni.

Cosa fare prima di inviare

Al termine della compilazione della dichiarazione, prima di procedere all’invio effettivo, occorre stampare il modello e firmarlo in tutte le sue parti. Preparare un UNICO DOCUMENTO IN FORMATO PDF che contiene:

  • Scansione del modello di dichiarazione compilato e firmato in tutte le sue parti;
  • Copia del documento d’identità valido per ciascun soggetto interessato con esclusione del dichiarante;
  • Copia del permesso di soggiorno rinnovato (o carta di soggiorno);

Allegare il suddetto documento alla dichiarazione e procedere con l’invio effettivo.
Completato l’invio verrà rilasciata la ricevuta di protocollo.

Importante

In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente:
  • la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace.
In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, il dichiarante sarà quindi segnalato alle autorità di Pubblica Sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Normativa di riferimento

Art. 7, c. 3, DPR 30 maggio 1989, n. 223 come sostituito dall’art. 15, c. 2, DPR 31 agosto 1999, n. 394.