E' prevista una detrazione di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni o per ciascun figlio disabile, ex art. 3, c 3°, L.104/92, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La detrazione deve essere ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto.